Staking, DeFi e liquidity pool in Italia nel 2026
Dal 1° gennaio 2026 l’imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri proventi delle cripto-attività sale in via ordinaria al 33% e la vecchia soglia di 2.000 euro non esiste più. I proventi percepiti dalla detenzione sono tassati senza deduzioni, mentre solo le permute tra cripto-attività con eguali caratteristiche e funzioni non costituiscono realizzo.
Le regole italiane applicabili dal 2026
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Jetzt vorbereiten →La legge 30 dicembre 2024 n. 207 stabilisce che, per le plusvalenze e gli altri proventi di cui all’articolo 67, comma 1, lettera c-sexies) del TUIR realizzati dal 1° gennaio 2026, l’imposta sostitutiva ordinaria è del 33%. La stessa legge elimina già dal 2025 la soglia complessiva di 2.000 euro. Un vecchio articolo che continui a promettere una franchigia o un’aliquota generale del 26% è quindi superato.
La legge contiene una disciplina speciale per determinati token di moneta elettronica denominati in euro: quando rispettano tutte le condizioni previste, l’aliquota indicata è il 26% e la mera conversione tra euro e tali token, o il rimborso al valore nominale, non realizza plusvalenza o minusvalenza. Non basta che un token sia chiamato “stablecoin”: devono essere verificate l’ancoraggio all’euro, le riserve e il soggetto autorizzato nell’Unione europea.
| Operazione | Regola da verificare | Dato necessario |
|---|---|---|
| Reward di staking percepito | Provento da detenzione, tassato senza deduzione | Data, unità e valore normale |
| Vendita o rimborso | Plusvalenza o minusvalenza | Corrispettivo e costo documentato |
| Permuta tra token diversi | Realizzo salvo eguali caratteristiche e funzioni | Diritti e valore normale |
| Deposito in pool | Possibile permuta contro LP token o diritto | Contratto e posizione ricevuta |
| Trasferimento tra wallet propri | Nessun realizzo se proprietà invariata | Prova di entrambe le wallet |
Staking e proventi da detenzione
Le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate chiariscono che i proventi derivanti dalla detenzione di cripto-attività percepiti nel periodo d’imposta sono assoggettati a tassazione senza alcuna deduzione. Lo staking reward effettivamente percepito deve quindi essere distinto dal capitale messo in staking e da una semplice variazione non disponibile mostrata dal protocollo.
Il report deve conservare il momento della percezione, le unità lorde del reward, le trattenute del gestore, le unità nette, il valore normale in euro e la fonte di prezzo. Il provento da detenzione si tassa al lordo della commissione del gestore, secondo la Circolare 30/E, § 3.1. Quel valore è indispensabile anche per non tassare due volte la stessa ricchezza alla successiva cessione. Se il rendimento è incorporato esclusivamente nel valore di un liquid-staking token, occorre verificare se esiste davvero un provento separato o soltanto una plusvalenza del token ricevuto.
- separare staking nativo, delegato e custodial;
- documentare claim, disponibilità e periodo di blocco;
- non duplicare l’auto-compounding;
- distinguere principal, reward e commissioni;
- conservare hash, wallet e prezzo in euro.
Dieci token di reward, nove accreditati: che cosa tassare?
Nel 2026 il rendiconto di staking documenta un reward lordo di 10 token, valutati 30 euro ciascuno al momento della percezione. Il gestore trattiene 1 token, pari a 30 euro, e ne accredita 9. Il reddito da detenzione è 300 euro, non 270 euro: la Circolare 30/E chiarisce espressamente che la trattenuta della piattaforma non riduce il provento imponibile. In assenza di altre compensazioni, l’aliquota ordinaria del 33% produce 99 euro.
Il registro deve mostrare tre righe collegate: reward 10 token/300 euro, commissione 1 token/30 euro, disponibilità finale 9 token/270 euro. Il valore riferibile ai nove token rimasti è 270 euro; attribuire a essi tutti i 300 euro gonfierebbe il costo della successiva vendita. Se i nove token vengono venduti successivamente per 315 euro, il loro incremento è 45 euro e l’imposta ordinaria su questo solo risultato è 14,85 euro. Non si registra un secondo reward di 315 euro.
L’esempio presuppone che il documento provi realmente il lordo e la trattenuta; una mera previsione di rendimento non è un provento già percepito. L’eventuale uso del token per pagare la commissione va ricostruito anche come evento proprio del token, senza inventare un costo deducibile. Per un liquid-staking token con rendimento incorporato, leggere invece i diritti contrattuali prima di copiare questo trattamento. Circolare 30/E, § 3.1 (copia del documento originale).
Lending, vault e yield farming
Un deposito DeFi può cedere una cripto-attività e creare un nuovo receipt token o diritto. Gli interessi possono essere distribuiti in token, accumularsi nel rapporto di cambio del receipt token o comparire solo al rimborso. Non è corretto applicare una voce “staking” uniforme a tutti questi casi.
I proventi percepiti dalla detenzione rientrano nella disciplina indicata dall’Agenzia. La cessione del token originario contro un token differente può inoltre costituire realizzo. L’ingresso, i reward e l’uscita vanno quindi ricostruiti separatamente. Un prestito vero con obbligo di restituzione non coincide con un guadagno, mentre una liquidazione della garanzia può generare una cessione.
Liquidity pool e impermanent loss
Chi apporta ETH e USDC a un pool riceve normalmente un LP token o una posizione NFT. Occorre confrontare caratteristiche e funzioni dei beni ceduti e del diritto ricevuto. Se non sono eguali, l’eccezione alla permuta realizzativa non può essere presunta. Anche il ritiro può scambiare la posizione contro quantità diverse di cripto-attività.
L’impermanent loss non è una deduzione autonoma. Il risultato fiscale deriva da corrispettivi, valori normali e costi delle operazioni riconosciute. Le fee incorporate nel valore della posizione non devono essere conteggiate di nuovo come reward; gli incentive token percepiti separatamente restano invece proventi da analizzare.
- valorizzare ogni token apportato;
- identificare LP token, NFT o diritto ricevuto;
- verificare caratteristiche e funzioni;
- separare fee incorporate e reward distribuiti;
- collegare aumenti, riduzioni e migrazioni;
- valorizzare tutte le attività restituite;
- segnalare prezzi o diritti non determinabili.
Quando la permuta non realizza reddito
L’articolo 67 TUIR esclude il realizzo per la permuta tra cripto-attività aventi eguali caratteristiche e funzioni. La formula è più stretta di “crypto contro crypto”. BTC contro ETH, ETH contro un token di staking liquido o due utility token non sono automaticamente equivalenti. Devono essere confrontati diritti, funzionamento e uso economico.
Un trasferimento dello stesso token tra wallet appartenenti al medesimo contribuente non modifica la proprietà e, secondo la prassi dell’Agenzia, non genera di per sé una plusvalenza. Costo e data devono però continuare. Il manuale cripto Italia 2026 approfondisce le operazioni realizzative.
Costo documentato e minusvalenze
La plusvalenza è determinata rispetto al costo o valore di acquisto. Il contribuente deve provarlo con elementi certi e precisi; in mancanza, il costo è pari a zero. Questo rende fondamentali i trasferimenti tra exchange e self-custody: una vendita non deve perdere il costo solo perché la piattaforma di uscita non conosce l’acquisto originario.
Le minusvalenze seguono le condizioni dell’articolo 68 e devono essere indicate nella dichiarazione per l’eventuale utilizzo previsto. Non possono compensare indiscriminatamente ogni provento da detenzione. La guida alle perdite cripto italiane tratta il riporto e la documentazione.
Quadri dichiarativi e monitoraggio
Il contribuente deve usare il modello e le istruzioni relativi all’anno corretto. Le plusvalenze e gli altri proventi cripto hanno sezioni dedicate; il monitoraggio e l’imposta sul valore delle cripto-attività richiedono inoltre i dati della sezione estero e cripto-attività. La custodia italiana o estera e l’eventuale imposta di bollo già applicata devono essere riconciliate.
- importare exchange, wallet e protocolli completi;
- ricostruire i giroconti tra wallet propri;
- separare proventi da detenzione e plusvalenze;
- verificare ogni permuta e l’eccezione funzionale;
- conservare costi certi e precisi;
- calcolare valori in euro e imposta cripto-attività;
- lasciare visibili dati e prezzi mancanti.
Per attività organizzate o professionali, le regole private non possono essere applicate automaticamente; si veda la guida al trader professionista italiano.
Domande frequenti
Qual è l’aliquota cripto in Italia nel 2026?
Dal 1° gennaio 2026 l’aliquota sostitutiva ordinaria per le plusvalenze e gli altri proventi c-sexies è 33%. Determinati token di moneta elettronica in euro rispettosi dei requisiti di legge hanno una disciplina al 26%.
Esiste ancora la franchigia di 2.000 euro?
No. La legge di bilancio 2025 ha eliminato la soglia. Anche importi inferiori devono essere calcolati secondo le regole applicabili.
Ogni scambio crypto-crypto è neutrale?
No. Non costituisce realizzo solo la permuta tra cripto-attività con eguali caratteristiche e funzioni. Il nome o l’ancoraggio di prezzo non bastano.
L’impermanent loss è deducibile subito?
No come metrica autonoma. Serve una minusvalenza derivante da un’operazione riconosciuta e documentata secondo il TUIR.
Fonti ufficiali
- Normattiva: legge 207/2024, aliquota 2026 ed eccezione euro EMT
- Normattiva: articolo 67 TUIR e permute
- Agenzia delle Entrate: plusvalenze e proventi da detenzione
- Agenzia delle Entrate: estero, cripto-attività e monitoraggio
Fonti verificate il 9 ottobre 2026. La guida riguarda casi tipici di persone fisiche non imprenditori e non sostituisce l’analisi di un protocollo specifico.
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