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Tasse NFT in Italia nel 2026: vendita, minting e royalty

Veröffentlicht am 6. April 2026 ·Aktualisiert am 9. Oktober 2026 · CoinTaxReporting · 7 Min. Lesezeit

Nel 2026 non basta applicare il 26% a qualsiasi NFT. Occorre verificare se il token rientra nella definizione fiscale di cripto-attività, distinguere la gestione privata dall’attività professionale e considerare la nuova aliquota del 33%.

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Tassazione NFT in Italia nel 2026: plusvalenze al 33%, attività professionale, minting, royalty, pagamenti crypto, quadro RT/RW e documenti.

In sintesi: il TUIR definisce cripto-attività come rappresentazioni digitali di valore o diritti trasferibili e memorizzabili mediante DLT o tecnologia analoga. Molti NFT possono rientrare nella definizione, ma il diritto incorporato e l’uso concreto restano decisivi. Per le plusvalenze private di cripto-attività realizzate dal 1° gennaio 2026 l’aliquota ordinaria prevista è il 33%, non il 26%; l’eccezione al 26% introdotta dalla legge di bilancio 2026 riguarda determinati token di moneta elettronica denominati in euro, non gli NFT ordinari.

Prima domanda: che cosa rappresenta l’NFT?

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Un NFT può certificare arte digitale, una licenza, un biglietto, un bene fisico, una posizione DeFi o un diritto finanziario. Il codice del token non trasferisce automaticamente il copyright o la proprietà del bene sottostante. Contratto, condizioni della collezione e diritti concessi determinano la corretta qualificazione.

Se il token è una cripto-attività ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera c-sexies) del TUIR, la vendita privata può produrre redditi diversi. Se rappresenta uno strumento finanziario, un bene o un diritto soggetto a una disciplina specifica, quella disciplina può prevalere. Un report affidabile non assegna la stessa categoria a tutti i token ERC-721.

Vendita privata e aliquota 2026

Per le operazioni private che rientrano nella c-sexies), la legge n. 207/2024 ha previsto dal 2026 l’imposta sostitutiva del 33%. La soglia di 2.000 euro è stata eliminata per le plusvalenze realizzate dal 1° gennaio 2025. Le istruzioni dichiarative per i redditi 2025 mostrano ancora il 26% perché riguardano cessioni effettuate entro il 31 dicembre 2025: non vanno riutilizzate come aliquota per operazioni NFT del 2026.

Esempio: acquisto documentato a un prezzo di 1.000 euro, commissione separata di 50 euro, vendita nel 2026 per 3.000 euro lordi e commissione separata di 100 euro. Se l’NFT rientra nelle cripto-attività private c-sexies, la plusvalenza fiscale è 2.000 euro e la sostitutiva ordinaria al 33% è 660 euro, senza altre compensazioni. Il margine economico di 1.850 euro include le commissioni, ma non è la base fiscale: la Circolare 30/E non ammette questi oneri in deduzione dal risultato privato.

Le minusvalenze devono restare nella medesima categoria e seguire limiti e riporto previsti. Consulta anche la guida alle perdite da cripto-attività.

Comprare un NFT con ETH non è sempre neutrale

Il TUIR esclude dalla realizzazione la permuta tra cripto-attività aventi eguali caratteristiche e funzioni. Un payment token fungibile e un NFT unico normalmente non hanno eguali caratteristiche e funzioni. La consegna di ETH per acquistare un NFT può quindi realizzare la plusvalenza o minusvalenza dell’ETH, oltre a stabilire il costo fiscale dell’NFT.

  1. Determinare il valore in euro al momento dello scambio.
  2. Calcolare il risultato sull’ETH o altra cripto ceduta.
  3. Registrare lo stesso valore come costo iniziale dell’NFT.
  4. Separare gas, fee del marketplace e creator fee.
  5. Conservare hash, wallet, contratto e token ID.

Una singola riga “swap” nasconde questa doppia conseguenza. Il report deve mostrare sia l’uscita della cripto usata come pagamento sia l’acquisto dell’NFT.

Dal pagamento in ETH alla successiva vendita dell’NFT

Un collezionista privato possiede 1 ETH acquistato per 1.200 euro. Nel 2026 lo scambia, quando il valore documentato dell’NFT ricevuto è 2.000 euro, con un NFT che nel caso concreto rientra nella lettera c-sexies. La permuta tra ETH e questo NFT non ha uguali caratteristiche e funzioni: la cessione di ETH produce 800 euro di plusvalenza e il nuovo NFT entra con valore fiscale di 2.000 euro.

Successivamente il collezionista vende l’NFT per un corrispettivo lordo di 2.600 euro; una fee separata del marketplace è 130 euro. La seconda plusvalenza è 600 euro, non 470 euro. Il totale delle due plusvalenze è 1.400 euro e la sostitutiva ordinaria al 33%, senza altre compensazioni, è 462 euro. L’accredito di 2.470 euro spiega il flusso finanziario della seconda vendita, ma non sostituisce il prezzo lordo nel calcolo c-sexies.

Conservare identificativo del contratto e del token, termini sui diritti trasferiti, hash del pagamento ETH, prezzo in euro al momento dello scambio, conferma della seconda vendita e fee. Questi dati impediscono di azzerare il costo dell’NFT o di omettere la cessione dell’ETH. Se il token rappresenta invece un titolo, un diverso diritto o l’attività del creatore, riesaminare prima la categoria fiscale: l’esempio non attribuisce il 33% a qualsiasi oggetto chiamato NFT.

Nel caso di rivendita NFT illustrato, la commissione separata riduce il risultato economico ma non il realizzo privato c-sexies: è il controllo sui costi inerenti descritto dalla Circolare 30/E, §3.1, pagina 50. La natura dei diritti del token resta una verifica preliminare: una ricostruzione corretta delle commissioni non decide da sola se si tratta di investimento privato o attività del creatore. Documento ufficiale dell’Agenzia; copia integrale del documento primario verificata il 9 ottobre 2026. Le modifiche di aliquota dal 2026 sono separate nella legge 199/2025, articolo 1, comma 28.

Minting e prima vendita del creatore

Il semplice minting tecnico senza corrispettivo non crea automaticamente un reddito pari a un valore di mercato ipotetico. Il ricavo nasce normalmente con la prima vendita, una commissione o un’altra prestazione remunerata. Se l’attività è organizzata, abituale e svolta con finalità economica, i proventi possono diventare reddito d’impresa o di lavoro autonomo anziché redditi diversi privati.

In ambito professionale, ricavi e costi devono essere contabilizzati. Gas, software, piattaforme, collaborazioni e produzione possono essere deducibili quando inerenti e documentati. Il volume da solo non decide lo status, ma continuità, organizzazione e modalità operative sono indicatori importanti. Per il confine, vedi il dossier sul trader professionista.

Royalty e licenze

La royalty che il creatore riceve sulle rivendite non è la plusvalenza del collezionista. Remunera un diritto, una licenza o l’attività creativa. Occorre registrare importo lordo, commissione trattenuta, token ricevuto, valore in euro e base contrattuale.

Il nome “royalty” nello smart contract non determina da solo la categoria fiscale. Una creator fee volontaria, una licenza di copyright e un compenso professionale possono avere regole differenti, incluse IVA e contribuzione.

IVA e localizzazione della prestazione

Un NFT non è automaticamente esente IVA. Quando un soggetto passivo fornisce arte digitale, accesso o licenze, occorre qualificare il servizio, identificare il cliente e determinare il luogo della prestazione. Per servizi elettronici B2C nell’UE possono essere rilevanti le regole OSS; il ruolo del marketplace può cambiare chi fattura al cliente.

Una vendita occasionale di patrimonio privato non rende automaticamente imprenditore il collezionista. La piattaforma o la blockchain non consentono però di ignorare una vera attività professionale.

Quadro RT, RW e imposta sul valore

Le plusvalenze private da cripto-attività sono dichiarate nel quadro dedicato alle attività finanziarie/cripto secondo il modello relativo all’anno d’imposta. Il monitoraggio delle cripto-attività e l’imposta sul loro valore possono richiedere il quadro RW o la sezione equivalente del 730. La qualificazione dell’NFT come cripto-attività va conservata nel fascicolo di lavoro.

Non basta indicare il marketplace. Self-custody, wallet, intermediari e possesso effettivo devono essere ricostruiti. La guida generale alle tasse cripto in Italia tratta quadro RT e RW in modo più ampio.

Checklist del report NFT

Se manca un prezzo attendibile, la transazione è “non calcolabile”, non zero. Gli NFT spam ricevuti senza richiesta restano in revisione finché non si dimostrano disponibilità economica e valore.

FAQ sulle tasse NFT in Italia

Nel 2026 l’aliquota NFT è ancora il 26%?

Per le plusvalenze private che rientrano nelle cripto-attività, l’aliquota ordinaria 2026 è il 33%. Il 26% resta per specifici euro e-money token previsti dalla legge, non automaticamente per NFT.

Ogni NFT è una cripto-attività fiscale?

Non si deve presumere. La definizione è ampia, ma diritti sottostanti e regimi speciali vanno verificati.

Comprare un NFT con ETH è neutrale?

In genere non per la regola delle pari caratteristiche e funzioni. ETH e NFT sono normalmente differenti e l’ETH può essere realizzato.

Il mint gratuito genera reddito?

La creazione senza corrispettivo non produce automaticamente un ricavo. Vendita e attività del creatore vanno analizzate separatamente.

Le royalty sono tassate al 33%?

Non automaticamente. Per il creatore possono essere reddito professionale, d’impresa o da diritti, a seconda del contratto.

Gli NFT vanno nel quadro RW?

Se qualificati come cripto-attività possono rilevare per monitoraggio e imposta sul valore. Il report deve conservare la qualificazione e il possesso.

Fonti ufficiali

Aggiornato il 9 ottobre 2026 sulla base delle fonti ufficiali disponibili. Non sostituisce una consulenza fiscale individuale.

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Hinweis: Dieser Artikel dient ausschließlich zur allgemeinen Information und stellt keine Steuerberatung dar. Für individuelle Steuerberatung wende dich an einen zugelassenen Steuerberater.

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